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Guida - Introduzione delle Poecilotheria nella Convenzione di Washington (CITES 2019)


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27/11/2019
Emendamento alla Convenzione di Washington e introduzione Poecilotheria in Appendice II

La convenzione di Washington, nota come CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; www.cites.org), è un accordo sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate, firmato attualmente da 183 paesi. Il suo fine principale è quello di controllare e monitorare il commercio di queste specie per disincentivarne il prelievo incontrollato in natura. 
La convenzione ha caratteri generali e prevede 3 appendici che si dividono in base ai gradi di protezione di cui le specie necessitano. La prima contiene tutte le specie che sono gravemente minacciate e quindi necessitanti di regole ferree riguardo al possibile commercio (Appendice I). La seconda e la terza contengono le specie per le quali è opportuno un monitoraggio cautelativo (Appendice II e III).
Ogni 3 anni, i paesi membri della CITES si riuniscono per dibattere su eventuali aggiornamenti da fare al testo della convenzione. In particolare tutti possono suggerire l’inserimento nelle appendici di specie degne di protezione, portando dati sull’impatto del loro commercio internazionale, del prelievo nell’areale di distribuzione e documentazione scientifica sullo status della popolazione. Tutti dati che motivino quindi queste richieste.

L’iter di approvazione e ratifica
I periodici incontri si chiamano Conference of the Parties. I paesi partecipanti possono proporre degli “emendamenti” alla convenzione per modificarne articoli, commi, procedure; oppure per proporre modifiche allo status di specie già elencate o l’inserimento di nuove. Le numerosissime proposte verranno vagliate e poi discusse durante la conferenza, al termine della quale verrà formulato un emendamento complessivo che terrà conto di tutte le modifiche approvate. La conferenza a questo punto comunicherà tramite una Notification ufficiale le modifiche a tutti gli stati che hanno sottoscritto la Convenzione.
Il passo finale consiste nella ratifica di tali modifiche da parte degli organi nazionali o sovranazionali che, accogliendole, dovranno poi farle rispettare. Questo avviene con la pubblicazione di Leggi o Regolamenti nelle gazzette ufficiali.
L’iter per l’Italia

  • La Conferenza CITES adotta, al termine delle discussioni, un emendamento alla Convenzione e lo notifica a tutti gli stati membri;
  •  L’Unione Europea, ratificando l’emendamento, pubblica un Regolamento (Reg UE) che prende atto delle modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  • La Repubblica Italiana pubblica nella propria Gazzetta Ufficiale 2ª Serie Speciale - Unione Europea il regolamento europeo. Da questo momento sia i privati cittadini che gli organi statali preposti al controllo dovranno tener conto delle modifiche adottate.

Per comprendere le tempistiche che comunemente occorrono, si prenda ad esempio l’ultimo caso del 2016-2017. 

  • 24 settembre - 04 ottobre 2016 La 17esima Conferenza delle Parti tenuta a Johannesburg (South Africa) ha adottato l’emendamento alle Appendici I e II dopo averlo discusso e approvato;
  • 29 novembre 2016 La Conferenza delle Parti ha notificato l’emendamento a tutti gli stati membri;
  • 20 gennaio 2017 L’Unione Europea ha ratificato l’emendamento con il Reg (UE) N. 2017/160 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
  • 3 aprile 2017 Lo stato italiano ha accolto il Reg (UE) 2017/160 pubblicandolo nella Gazzetta Ufficiale 2ª Serie Speciale - Unione Europea.

Normativa di riferimento


È importante aver chiari i riferimenti normativi che regolano l’applicazione della convezione CITES in Europa e in Italia.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Il testo della convenzione, aggiornato e ufficiale, è disponibile a questo link 
https://www.cites.org/eng/disc/text.php
Regolamento Europeo Reg (CE) 338/1997 (ex Reg (CEE) n. 3626/82) e successive modifiche e integrazioni è la norma europea che ratifica la convenzione di Washington e ne indica la validità per gli stati membri dell’Unione Europea
https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/cites/Reg_338_1997.pdf
Regolamento Europeo Reg (CE) 865/2006 e successive modifiche e integrazioni è la norma europea che indica agli stati membri le modalità di applicazione della convenzione di Washington. 
https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/cites/Reg_865_2006_consolidato.pdf
Legge italiana Legge n.150 del 7/2/1992 e successive modifiche e integrazioni è la norma nazionale che ratifica la convenzione di Washington e indica le modalità di applicazione sul territorio italiano, comprese tempistiche, documenti e le sanzioni per le infrazioni. 
https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/cites/Legge_150_1992.pdf


Tutti gli obblighi, le procedure, le eccezioni che ricadono sui cittadini italiani sono contenute in quest’ultima norma che, pertanto, dovrà essere ben nota a tutti coloro che detengono o vogliono detenere animali rientranti nella Convenzione CITES.

La proposta del genere Poecilotheria e la sua collocazione nell’Appendice II
La Convenzione CITES fino ad oggi interessava soltanto poche specie di aracnidi, inseriti cautelativamente nell’Appendice II:
ORDINE: ARANEAE
                Famiglia THERAPHOSIDAE:
                                Aphonopelma albiceps
                                Aphonopelma pallidum
                                Brachypelma spp.

ORDINE SCORPIONES
               Famiglia SCORPIONIDAE: 
                               Pandinus dictator
                               Pandinus gambiensis
                               Pandinus imperator

Tali specie sono comunemente presenti nelle fiere di settore in tutta Europa ma, come giusto, richiedono particolari attenzioni nella documentazione, in particolare durante l’acquisto/cessione. Qui un nostro approfondimento: https://www.aracnofilia.org/aracnologia/la-normativa-cites-migali-scorpioni-convenzione-di-washington/

Alla recente conferenza delle parti CoP18 (Eighteenth meeting of the Conference of the Parties, Geneva, Switzerland, 17-28 agosto 2019) lo Sri Lanka e gli Stati Uniti hanno proposto l’inserimento nell’Appendice II dell’intero genere Poecilotheria.

Già nel CoP11 (Gigiri, Kenya, 10-20 aprile 2000) era stato proposto l’inserimento del genere Poecilotheria nell’Appendice II ma fu respinto per mancanza di dati, mentre nel CoP16 (Bangkok, Thailand, 03-14 marzo 2013) gli Stati Uniti volevano proporre Poecilotheria, insieme a molti altri ragni, per l’Appendice III che di solito necessita di meno documentazione per essere modificata. A seguito di queste proposte, sia l’India che lo Sri Lanka hanno attivato progetti scientifici di monitoraggio e valutazione su questi ragni. 

Non essendo andati in porto i tentativi precedenti, nell’ultima conferenza la richiesta è stata ripresentata ma con una documentazione maggiormente ampia grazie ai lavori fatti negli ultimi tre anni.
Le motivazioni sono state riportate in maniera estesa in un apposito documento (che si può scaricare qui https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/prop/060319/E-CoP18-Prop-46.pdf) e tengono conto di queste principali criticità: 

  •  Nel genere Poecilotheria, cinque specie sono fortemente minacciate (endangered) secondo la Lista Rossa IUCN https://www.iucnredlist.org/search/list?query=poecilotheria&searchType=species e altre sono considerate a rischio. Tutte le specie per cui sono disponibili dati, vedono una popolazione in rapida decrescita.
  • L’habitat è fortemente minacciato da deforestazione e frammentazione a causa dell’attività umana.
  • Gli esemplari adulti in commercio, nonostante le riproduzioni in cattività, sono prevalentemente provenienti da catture e importazioni non documentate.
  • Il prelievo di esemplari adulti nel loro habitat è molto dannoso per le popolazioni poiché le femmine, vivendo molti anni, possono dare alla luce numerose generazioni.
  • Gli areali di distribuzione sono irregolari, già frammentati, e a questo si unisce la scarsa dispersione che i giovani nati hanno. La raccolta di esemplari adulti in una singola area può influire drasticamente sulla sopravvivenza di una popolazione.
  • Il genere Poecilotheria ha capacità di dispersione molto limitate e requisiti specifici di habitat. Poecilotheria hanumavilasumica, ad esempio, ha un’area di occupazione effettiva stimata inferiore a 6 km².
  • Essendo di difficoltosa identificazione per i non specialisti, è necessario elencare nell’Appendice II l’intero genere. Questo eviterà il tipico modello commerciale per cui lo sfruttamento massiccio si sposta da una specie all’altra nel momento che una specie diventa così rara da non essere commercialmente sfruttabile, oppure viene sottoposta ad una normativa più severa.

A fronte di questi punti, la Conferenza delle Parti del 17-28 agosto 2019 ha accolto tra tante altre la proposta di tutela per il genere Poecilotheria e, con la Notification del 3 ottobre 2019 ha comunicato a tutti i paesi membri l’emendamento alle Appendici I e II.

I passi successivi saranno, come già visto sopra, la pubblicazione di un regolamento europeo sulla gazzetta ufficiale dell’UE e, successivamente, la pubblicazione dello stesso nella gazzetta ufficiale italiana. Le tempistiche al riguardo non sono prevedibili ma, orientativamente, si può tener conto dell’esempio sopra. Possiamo prevedere quindi che la norma vedrà la luce in Italia entro febbraio 2020. 

È nostra convinzione che le popolazioni naturali di Theraphosidae debbano essere in qualunque modo tutelate, sia salvaguardando il loro habitat dalle attività umane, sia monitorando e dove necessario limitandone o impedendone il commercio. È fondamentale che tutti gli appassionati si rendano conto di quanto sia importante attuare preventivamente questi meccanismi di salvaguardia per tantissime specie che domani potrebbero non esistere più. Anche se questo comporta delle rinunce o limitazioni alla nostra passione terraristica.

Per tale ragione, Aracnofilia accoglie con piacere l’inserimento del genere Poecilotheria nell’Appendice II della convenzione CITES, pur sapendo che porterà difficoltà a moltissimi soci e appassionati. Di certo, però, si ridurranno gli esemplari di cattura con una maggior tutela dei loro habitat, finalità queste sicuramente più importanti.

Ma cosa cambia da oggi?
Cosa dovrà fare un appassionato se vorrà acquistare in futuro una Poecilotheria sp.

Come già scritto in questo nostro articolo https://www.aracnofilia.org/aracnologia/la-normativa-cites-migali-scorpioni-convenzione-di-washington/ , gli scambi di esemplari contenuti nell’allegato B (Appendice II) del Reg (CE) 338/1997 che avvengono su suolo europeo necessitano di un certificato di cessione/vendita, scritto su carta semplice, firmato dal venditore e dall’acquirente. Quindi, chiunque in futuro acquisterà un esemplare di Pocilotheria sp. dovrà chiedere tale certificato al venditore e compilarlo per le parti di propria spettanza.

Cosa deve fare un appassionato già in possesso di una Pocilotheria sp
È la problematica più sentita dagli appassionati che, con l’entrata in vigore dell’emendamento alla CITES, si trovano con delle Poecilotheria sp. in allevamento e non sanno se sentirsi in regola o se dover assolvere a qualche incombenza burocratica.
Il riferimento normativo Legge n.150 del 7/2/1992 prevede che
Articolo 5 bis
comma 4. 

Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché' nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni – a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82. 
comma 5. 
Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.”

Questo stralcio di legge risulta chiaro e incontrovertibile: l’obbligo di denuncia è previsto SOLO per gli animali inseriti in Appendice I
Il genere Poecilotheria è stato inserito nell’Appendice II della convenzione di Washington e quindi il privato che si trova già in possesso di tali specie non avrà alcun obbligo!


Noi crediamo che sia comunque consigliabile, in via cautelativa, documentare gli esemplari in allevamento con una foto munita di data e produrre un’autocertificazione in cui si riporti che, alla data di entrata in vigore dell’emendamento alla Convenzione CITES (ottobre 2019), si è già in possesso di esemplari appartenenti a questo genere, elencandoli. Il documento non dovrà quindi essere inviato agli uffici CITES ma conservato insieme agli esemplari posseduti. Nei prossimi anni, questa autocertificazione potrà essere mostrata ai carabinieri forestali in caso di controllo. Tale suggerimento vale anche per esuvie o esemplari imbalsamati.
Il commerciante che invece vuole vendere gli esemplari che ha in possesso, o vendere gli esemplari nati da riproduzioni, dovrà recarsi negli uffici territoriali CITES per chiedere l’apposito registro carico scarico, come attualmente deve avvenire per tutti gli esemplari contenuti nell’Allegato B (quindi Appendice II come ad esempio per Python regius). Ricordiamo infatti che le nascite dovranno essere denunciate agli uffici CITES entro 10 giorni e gli esemplari nati riportati quindi sul registro.


A seguito di questi recentissimi cambiamenti, ancora in fase di definizione e su cui vi aggiorneremo nei mesi futuri, è evidentissima l’importanza di essere sempre aggiornati e in regola con le leggi europee, nazionali o regionali. Leggi che sono assolutamente da rispettare.
L’Associazione resta ovviamente a disposizione per ulteriori chiarimenti. Non esitate a contattarci.
Il presidente 
Carlo Maria Legittimo

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